CREDITI ECM E VALIDITA' POLIZZE ASSICURATIVE: proroga
30-01-2023 10:27 - NEWS
È stato modificato l’articolo 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), prevedendo che i crediti formativi ECM del quadriennio 2020-2023 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (come già previsto per il triennio 2020-2022 - cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020 e successiva circolare n. 13854 del 26.7.2022 relativa ai chiarimenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC).
Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato prorogato di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.
Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato prorogato di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.
Inoltre, al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.
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