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ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI QUADRIENNIO 2024-2028

02-12-2024 08:57 - NEWS
DISPOSIZIONI, PROCEDURE E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
1.Convocazione e durata assemblea elettorale - Il presidente dell’Ordine territoriale deve convocare l’assemblea elettorale che, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale, dovrà eleggere i componenti del consiglio direttivo e i componenti il collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2020-2024. Con la Legge 3/2018, la durata del mandato è stata estesa di un anno e, pertanto, a decorrere dalla prossima tornata elettorale, gli organi resteranno in carica per un quadriennio. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 233/46 e dell’art. 1, comma 2, del D.M. 15/3/2018, l’assemblea deve essere convocata nel terzo quadrimestre (settembre-dicembre) del corrente anno e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata al massimo entro il 31 dicembre. Il presidente stabilirà la durata delle votazioni, fissandola da un minimo di due giorni a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo; qualora, tuttavia, l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, tale durata non potrà essere inferiore a tre giorni. Le elezioni potranno svolgersi anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche (art. 2, comma 5, D.Lgs.C.P.S. 233/46). Ciascun Ordine può stabilire, con propria delibera, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che dovranno essere validate dalla Federazione (art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018).
2.Validita’ dell’assemblea e quorum dei votanti - L’assemblea elettorale è valida qualora siano raggiunti i seguenti quorum di votanti (art. 2, comma 4, D.Lgs.C.P.S. 233/46 in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018): in prima convocazione, quando abbiano votato almeno i due quinti (2/5) degli aventi diritto; in seconda convocazione, quando abbiano votato almeno un quinto (1/5) degli iscritti; a partire dalla terza convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.
3.Elettorato attivo - Hanno diritto di voto (c.d. “elettorato attivo”) per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti tutti gli iscritti all’albo dell’ordine (compresi gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari), con esclusione dei farmacisti sospesi dall’esercizio della professione. Il presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto.
4.Elettorato passivo - Consiglio direttivo: la legge del 2018 ha confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i consiglieri ed i componenti del collegio dei revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall’esercizio della professione). Il numero dei consiglieri da eleggere è stato così rideterminato (art. 2 D.Lgs.C.P.S. 233/46):
  • 7 se gli iscritti all’albo non superano i 500;
  • 9 se gli iscritti all’albo superano i 500 ma non i 1500,
  • 15 se gli iscritti all’albo superano i 1500.
La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del consiglio direttivo dell’ordine devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni (30 settembre 2020 alle ore 14.00) mediante posta elettronica certificata (pec) ovvero a mano presso la sede dell’ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018). L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide. Collegio dei revisori dei conti: come è noto, la citata riforma legislativa ha modificato la composizione del collegio dei revisori dei conti nel seguente modo: un presidente iscritto nel registro dei revisori legali, che è designato direttamente dal consiglio direttivo dell’ordine neoeletto; tre componenti, di cui uno supplente, che sono eletti tra gli iscritti all’albo sulla base di candidatura singola o della presentazione in lista. La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata. le liste denominate di candidati e le singole candidature alla carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell’ordine devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (pec) ovvero a mano presso la sede dell’ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018). l’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, indipendentemente dal numero degli iscritti all’albo. Il membro supplente viene eletto come tale e non è, quindi, il primo dei non eletti tra i membri effettivi. Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l’elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio direttivo, nonché quello dei candidati alla carica di componente del collegio dei revisori dei conti. In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta da un numero di firme, autenticate dal presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dei due organi da eleggere. Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste. L’autenticazione delle firme da parte del presidente o di un suo delegato potrà avvenire in modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di ognuno di essi secondo modalità e tempi fissati dall’ordine.
5.Avviso di convocazione- La convocazione dell’assemblea per l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito - a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione - a mezzo di posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, con preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data di prima convocazione delle votazioni. L’avviso deve indicare i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. Al fine di rispettare il termine di venti giorni relativo all’inoltro dell’avviso di convocazione e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 221/50, in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione, il consiglio direttivo non procederà all’esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l’avviso di convocazione. Si informa che la convocazione dell’Assemblea elettorale è stata spedita a tutti gli iscritti tramite posta elettronica certificata (pec) e pubblicata sul sito dell’Ordine dei Farmacisti di Livorno nella sezione Amministrazione Trasparente. Coloro che non dovessero ricevere la convocazione tramite pec, dovranno comunicare per email all’indirizzo ordinefarmacistili@pec.fofi.it, il recapito pec aggiornato. Gli iscritti che non hanno comunicato un indirizzo email, né richiesto la pec, riceveranno la convocazione dell’ assemblea elettorale tramite servizio postale all’indirizzo che risulta nella scheda personale dell’Albo. Le disposizioni,le procedure e le modalità di svolgimento delle elezioni di rinnovo degli Organi istituzionali sono consultabili sul sito dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia nella sezione Amministrazione Trasparente.
6.Seggio elettorale e relativo materiale - Come stabilito dall’art. 3 del D.M.. 15/3/2018, il seggio elettorale è composto nel seguente modo:
a) dai tre iscritti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal presidente uscente, non appartenenti al consiglio direttivo uscente o al collegio dei revisori uscente e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dall’iscritto più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal presidente uscente, non appartenente al consiglio direttivo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;
c) i tre componenti di cui alla lettera a) scelgono al loro interno il presidente del seggio elettorale.
Il D.M. 15/3/2018 ha stabilito che dovranno essere nominati componenti supplenti per il presidente del seggio, per i due scrutatori, nonché per il segretario. Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’ordine (art. 3, comma 4, D.M. 15/3/2018). L’Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale, un numero di urne adeguato. Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo e per le schede relative alla votazione per l’elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Le urne debbono essere poste sul tavolo dell’ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.
7.Schede di votazione e operazioni di voto - Il comma 1 dell’art. 4 del D.M. 15/3/2018 dispone che per la votazione, se non siano state previste le sopracitate modalità telematiche, debbano essere predisposte due schede munite del timbro dell’ordine di colore diverso e, dunque, bianca per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo e gialla per l’elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Le schede, di norma, riportano linee orizzontali in numero pari a quello dei componenti da eleggere. Il presidente del seggio elettorale, effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, dà inizio alle votazioni. il citato decreto ministeriale stabilisce che spetti al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine, si evidenzia che deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine e che le stesse devono essere munite di ripari in modo da assicurare l’assoluta segretezza del voto. Il presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, unitamente ad una matita copiativa, che deve essere restituita al presidente con le schede. Non sono ammessi voti per delega, né per posta, né è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa a pena di nullità del voto (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018). Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; Il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (art. 4, comma 4, D.M. 15/3/2018). Il presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente, il presidente rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi (art. 4, comma 5, D.M. 15/3/2018). All’ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi (art. 4, comma 5, D.M.. 15/3/2018). All’ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura (art. 4, comma 6, D.M. 15/3/2018). di tutte le operazioni compiute si redige giornalmente apposito verbale. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
8.Verbali - Il segretario del seggio elettorale cura, giorno per giorno, la redazione in duplice esemplare del verbale di tutte le operazioni elettorali, il quale deve avere le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, deve essere sottoscritto dal presidente e dagli altri componenti del seggio e deve recare il timbro dell’ordine (art. 4, comma 7, D.M. 15/3/2018). Nel verbale sarà presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del presidente, delle sostituzioni dei componenti l’ufficio elettorale, del numero di urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Infine, verrà riportata la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.
9.Scrutinio - Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 15/3/2018, nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo D.M. 15/3/2018. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti). Il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa (art. 5, comma 2, D.M.. 15/3/2018). Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta (art. 5, comma 3, D.M. 15/3/2018). Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate (art. 5, comma 5, D.M. 15/3/2018). In linea generale, sulla base della giurisprudenza della C.C.E.P.S. si ritiene comunque non valido il voto nell’ipotesi in cui la scheda rechi nomi di fantasia o di persone non iscritte all’albo ovvero, infine, il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere. La preferenza espressa nei confronti di iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge è da considerarsi dispersa. La validità delle preferenze contenute nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore. Sono valide le schede che riportino un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.
10.Proclamazione degli eletti - L’art. 6 del D.M. 15/3/2018 disciplina la procedura di proclamazione degli eletti, stabilendo che, ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età (art. 6, comma 2, D.M. 15/3/2018). Il presidente del seggio, dopo la proclamazione, notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al Tribunale civile e penale, nonché alla Federazione degli Ordini e all’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (art. 6, comma 3, D.M. 15/3/2018). La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del consiglio direttivo e del collegio dei revisori uscenti (art. 6, comma 4, D.M. 15/3/2018).
11.Doppia elezione – Incompatibilità - Qualora un iscritto all’albo risulti eletto a due cariche (consigliere e revisore dei conti), il presidente del seggio, attesa la incompatibilità tra le cariche stesse, provvede a dichiarare che, a seconda dell’opzione dell’eletto, verrà proclamato il primo dei non eletti delle votazioni riferentisi all’una o all’altra delle cariche. Tale circostanza sarà debitamente menzionata nel verbale. Il presidente provvederà, quindi, a sollecitare, con i mezzi che riterrà più rapidi, una immediata risposta da parte dell’eletto nelle due cariche. In relazione alla risposta ricevuta e ai fini della prima convocazione del nuovo consiglio eletto, il presidente la comunicherà al più anziano di età tra gli eletti, indicando il nominativo del primo dei non eletti che subentra.
12.Elezione alle cariche interne al consiglio direttivo - Elezioni cariche interne e prima riunione del consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali (art. 6, comma 5, D.M. 15/3/2018).
13.Rinuncia all’elezione e dimissioni - Rinuncia all’elezione alla carica di consigliere o di revisore dei conti. Si ha rinuncia all’elezione quando l’eletto, all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, dichiari immediatamente di rinunziarvi ovvero, nulla avendo dichiarato all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, comunichi successivamente di rinunziare e nel frattempo non ponga comunque in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l’elezione e che non avrebbe diritto di compiere in assenza di tale accettazione. In caso di rinunzia all’elezione, subentra il primo dei non eletti. Le dimissioni dalla carica di consigliere o di revisore dei conti si hanno quando l’eletto, all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l’elezione e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione (quale, ad esempio, la partecipazione alla prima riunione del nuovo consiglio direttivo o del nuovo collegio dei revisori dei conti).
14.Elezioni suppletive - Se i componenti del consiglio direttivo o del collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto sopra previsto. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
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